giovedì 18 ottobre 2012

Disegno di legge anticorruzione approvato in Senato con la fiducia. Il testo

Approvato in Senato il ddl anticorruzione  grazie alla fiducia posta dal Governo: 228 a favore, 33 astenuti e 2 contrari [vedi comunicato del Senato]. Le critiche più puntuali al ddl vengono dall'IdV che lamenta l'esclusione dalla legge di fattispecie quali voto di scambio (politica-mafia), falso in bilancio e modifica dei termini di prescrizione. Anche alcuni rappresentanti del Pd rilevano questa carenza, ad esempio il Senatore Casson che a un certo punto dice
Come Partito Democratico, dall'inizio, fin dalla presentazione nel maggio del 2010 del primo testo di un disegno di legge anticorruzione ad opera del Governo Berlusconi, avevamo espresso tutte le nostre chiare, precise e nette perplessità, perché quello ci sembrava più che altro un manifesto propagandistico indirizzato all'opinione pubblica ma assolutamente privo dì qualsiasi effetto preventivo e/o deterrente.


E fin dalle prime battute avevamo presentato proposte specifiche, indispensabili, a nostro modo di vedere, al fine di combattere la corruzione in profondità e realmente. Avevamo presentato, e anche oggi continuiamo a presentare, tutta una serie di emendamenti per tornare, ad esempio, ad una più seria formulazione del delitto di falso in bilancio, per introdurre il reato di autoriciclaggio, per precisare e ampliare la fattispecie del voto di scambio politico-mafioso, per far entrare in vigore immediatamente norme sull'incandidabilità dei condannati, per cancellare la cosiddetta legge ex Cirielli reintroducendo termini di prescrizione più ampi che permettano il completamento di indagini e processi, per consentire agli organi inquirenti di effettuare intercettazioni per tutti i reati contro la pubblica amministrazione (oltre che per i nuovi fatti oggi previsti di corruzione tra privati e di traffico di interferenze illecite), per confermare le pene vigenti per il delitto di concussione (per il quale oggi si torna alla vecchissima formulazione del codice penale del 1930) sia per costrizione che per induzione, facendo svanire così sospetti di favori processuali nei confronti dell'uno o dell'altro politico imputato, per normare (finalmente, verrebbe da dire) i tanti casi di conflitti di interessi, per adottare (come da noi richiesto fin dal 2010) più pregnanti misure di prevenzione e di trasparenza nel settore degli appalti e della finanza pubblici. Invece, quasi nulla di tutto questo è stato introdotto. [vedi resoconto stenografico]
Ma, continua Casson, su alcune materie in Parlamento si forma una maggioranza coesa che impedisce di raggiungere un accordo generale.

 Purtroppo, non mi illudo. Uscirà da quest'Aula un testo incompleto, certamente insufficiente per combattere la corruzione e il malaffare. Uscirà un testo che conterrà dei palliativi, ma quasi nulla di ciò che veramente sarebbe necessario.
Direi che queste parole forse riassumono un po'  le caratteristiche generali di questa legge che esce dal Senato. Ora il testo approda alla Camera. Ecco intanto quello approvato in Senato (a sinistra) e quello approvato a suo tempo dalla Camera (a destra); in neretto le parti cancellate.

DISEGNO DI LEGGE
DISEGNO DI LEGGE
Approvato dal Senato della Repubblica
Approvato dalla Camera dei deputati
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Art. 1.
Art. 1.
(Autorità nazionale anticorruzione. Piano nazionale anticorruzione)
(Autorità nazionale anticorruzione. Piano nazionale anticorruzione)
    1. In attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la presente legge individua, in ambito nazionale, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto al fenomeno corruttivo e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
    1. In attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, la presente legge individua, in ambito nazionale, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrastodella corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
    2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1. In particolare, la Commissione:
    2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione:
        a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
        a) identica;
        b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);
        b) identica;
[continua a leggere il ddl anticorruzione...]

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